Passività correnti

Una passività per essere classificata come “corrente” deve soddisfare uno dei seguenti criteri:
– ci si aspetta che sia regolata nel normale ciclo operativo della società o del gruppo;
– deve essere posseduta con lo scopo primario di essere rinegoziata;
– deve essere estinta nei dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio;
– la società o il gruppo non dispongono di un diritto incondizionato per differire la liquidazione della passività di almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell’esercizio.
Le “Passività correnti” comprendono:
– Debiti finanziari
– Debiti commerciali e altri debiti
– Fondi rischi e oneri correnti
– Passività per strumenti derivati
– Debiti tributari
– Ratei e i risconti passivi
– Altre passività correnti